Fatturazione Elettronica: comunicazioni

26-02-2015
Il Decreto Legge n. 66/2014, art. 25, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione – Enti Locali.In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione Comunale, a decorrere dal 31.03.2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.
Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto. Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l’Amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario. L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita obbligatoriamente nella fattura , per il Comune di Poggio Sannita (IS) il codice univoco è: UFCXVL. Il canale con trasmettere le fatture è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata : comune.poggiosannita@pec.leonet.it