Statuto di Poggio Sannita

TITOLO
I : PRINCIPI GENERALI
|
TITOLO
IV: ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
|
| ART. 1:
Autonomia statutaria. |
ART. 45: Obbiettivi
dell’attività amministrativa. |
| ART. 2: Finalità. |
| ART. 3: Sede e Territorio. |
ART. 46: Servizi pubblici comunali.
|
| ART. 4: Stemma –
Gonfalone – Fascia tricolore. |
ART. 47: Forme di gestione dei servizi
pubblici. |
| ART. 5: Albo pretorio. |
ART. 48: Aziende speciali. |
| ART. 6: Programmazione
e cooperazione. |
ART. 49: Struttura delle aziende speciali. |
TITOLO
II : ORDINAMENTO STRUTTURALE |
ART. 50: Istituzioni. |
| Capo
I: Organi e loro attribuzioni. |
ART. 51: Società
per azioni o a responsabilità limitata. |
| ART. 7: Organi. |
| ART. 8:
Deliberazioni degli organi collegiali. |
ART. 52: Convenzioni. |
| ART. 53: Consorzi. |
| ART. 9: Consiglio
Comunale. |
ART. 54: Accordi di programma. |
| ART. 10: Sessioni
e convocazioni. |
TITOLO
V: UFFICI E PERSONALE |
| ART. 11:
Linee programmatiche di mandato. |
Capo I: Uffici
e servizi. |
| ART. 55: Principi strutturali
e organizzativi. |
| ART. 12: Commissioni. |
| ART. 13:
Consiglieri. |
ART. 56: Organizzazione degli uffici
e del personale. |
| ART. 57: Regolamento degli
uffici e dei servizi. |
| ART. 14: Diritti e
doveri dei Consiglieri. |
| ART. 15: Gruppi Consiliari. |
ART. 58: Diritti e doveri dei dipendenti.
|
| ART. 16: Sindaco.
|
Capo II: Personale
direttivo. |
| ART. 17: Attribuzioni
di amministrazione. |
ART. 59: Direttore Generale. |
| ART. 18: Attribuzioni
di vigilanza. |
ART. 60: Responsabili degli uffici e
dei servizi. |
ART.
19: Attribuzioni di organizzazione. |
ART. 61: Funzioni dei responsabili degli
uffici e dei servizi. |
| ART. 20: Vicesindaco.
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ART. 62: Incarichi dirigenziali e di
alta specializzazione. |
| ART. 21: Mozione di
sfiducia. |
ART. 63: Collaborazioni esterne. |
| ART. 22: Dimissioni
e impedimento permanente del Sindaco. |
ART. 64: Ufficio di indirizzo e controllo
interno. |
| ART. 23: Giunta Comunale. |
Capo III: Il
Segretario comunale. |
| ART. 24: Composizione. |
ART. 65: Segretario Comunale |
| ART. 25: Nomina. |
ART. 66: Funzioni del Segretario Comunale. |
| ART. 26: Funzionamento
della Giunta. |
ART. 67: Vice Segretario Comunale |
| ART. 27: Competenze. |
Capo IV: La responsabilità. |
TITOLO
III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI |
ART. 68: Responsabilità verso
il Comune. |
| Capo
I: Partecipazione e decentramento. |
ART. 69: Responsabilità verso
terzi. |
| ART. 28: Partecipazione
popolare. |
ART. 70: Responsabilità dei contabili. |
| Capo
II: Associazionismo e volontariato. |
Capo V: Finanza
e contabilità. |
| ART. 29: Associazionismo. |
ART. 71: Ordinamento. |
| ART. 30: Diritti delle
associazioni. |
ART. 72: Attività finanziaria
del Comune. |
| ART. 31: Contributi
alle associazioni. |
ART. 73: Amministrazione dei beni comunali. |
| ART. 32: Volontariato. |
ART. 74: Bilancio comunale. |
| Capo
III: Modalità di partecipazione. |
ART. 75: Rendiconto della gestione. |
| ART. 33: Consultazioni. |
ART. 76: Attività contrattuale. |
| ART. 34: Petizioni.
|
ART. 77: Revisore dei Conti. |
| ART. 35: Proposte. |
ART. 78: Tesoreria. |
| ART. 36: Referendum. |
ART. 79: Controllo economico della gestione. |
| ART. 37: Accesso agli
atti. |
ART. 80: Norme transitorie. |
| ART. 38: Diritto di
informazione. |
|
| ART. 39: Istanze. |
| ART. 40: Difensore
Civico. |
| Capo
IV: Procedimento amministrativo. |
| ART. 41: Diritto di
intervento nei procedimenti. |
| ART. 42: Procedimenti
a istanza di parte. |
| ART. 43: Procedimenti
a impulso di ufficio. |
ART 44: Determinazione
del contenuto dell’atto.
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TITOLO I PRINCIPI GENERALI
ART. 1: Autonomia statutaria.
1. Il Comune di Poggio Sannita è un ente locale autonomo,
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto
della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento,
per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento
dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Poggio Sannita
nei rapporti con lo Stato, con la Regione Molise, con la Provincia
di Isernia e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati
e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto,
nei confronti della comunità internazionale. Indice
ART. 2: Finalità.
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile,
sociale ed economico della comunità di Poggio Sannita
ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione
con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione
dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali
ed economiche all’attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione di governo
ai seguenti principi:
a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo
sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale
e d’integrazione razziale;
c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali,
ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) Considera la famiglia come nucleo primario della vita
sociale;
e) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà
sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato
e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
f) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche,
tramite la promozione d’iniziative che assicurino condizioni
di pari opportunità;
g) Promozione delle attività culturali, sportive e
del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo
alle attività di socializzazione giovanile, e anziana;
h) Promozione della funzione sociale dell’iniziativa
economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo
e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri
economici, sociali e territoriali.
Indice
ART. 3: Sede e Territorio.
1. La sede del Comune è ubicata in Corso Umberto I°
n. 72. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente,
tutti gli organi e le commissioni comunali. La sede potrà
essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con
deliberazione della Giunta potranno essere autorizzate riunioni
degli organismi e delle commissioni in altra sede.
3. Il territorio comunale è quello risultante dal
piano topografico approvato dall’Istituto Centrale di
Statistica.
4. La superficie del territorio comunale si estende per Kmq.
21,76 e confina: a Nord (vallone delle Macchie e Valle Cupa)
Comune di Agnone; a Est (fiume Sente) Comune di Schiavi d’Abruzzo;
a Sud (Fiume Trigno) Comune di Salcito e Bagnoli del Trigno;
ad Ovest (fiume Verrino) Comune di Pietrabbondante e Castelverrino.
L'ambito comunale comprende il territorio contestato delle
contrade Scalzavacca e Carapellese, impropriamente risultante
al catasto dei Comuni di Civitanova del Sannio e Schiavi d’Abruzzo.
5. All’interno del territorio comunale di Poggio Sannita
non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni
del Comune in materia, l’insediamento delle centrali
nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni
bellici nucleari e scorie radioattive.
Indice
ART. 4: Stemma - Gonfalone - Fascia
tricolore.
1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con
il nome
COMUNE DI POGGIO SANNITA
e con lo stemma concesso con D. P. R. del 21 giugno 1994.
2. Lo stemma è raffigurato da una pentola di rame
(“caccavo”) sormontato da tre stelle a sei punte,
quella al centro cometa con coda verticale in basso e con
scritta, su nastro azzurro sul fondo in basso: “Samniticun
Caccabonense Castellum“.
3. La fascia tricolore, distintivo del Sindaco, è
completata dallo stemma della Repubblica e del Comune.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e
ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione
dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può
disporre l’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia
tricolore.
5. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione
dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto
ove sussista un pubblico interesse.
Indice
ART. 5: Albo pretorio.
1. Il Consiglio individua nel palazzo civico apposito spazio
da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli
atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità
e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo
comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione
di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Indice
ART. 6: Programmazione e cooperazione.
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso
gli strumenti della programmazione, della pubblicità
e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni
sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti
sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione
e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di
Isernia, con la Regione Molise e la Comunità Montana
Alto Molise.
Indice
TITOLO II ORDINAMIENTO STRUTTURALE
CAPO I Organi e loro attribuzioni.
ART. 7: Organi.
1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, il Sindaco
e la Giunta, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla
legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di
controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione
ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita
inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi
dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa
del Comune e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti del Consiglio.
Indice
ART. 8: Deliberazioni degli organi
collegiali.
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte,
di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio
segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga
esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento
delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione
degli atti e delle sedute del Consiglio e della giunta viene
curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità
e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento
del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando
si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è
sostituito in via temporanea dal membro del consiglio o della
giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane
di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco, dal Consigliere
Anziano e dal Segretario.
Indice
ART. 9: Consiglio Comunale.
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità
determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio costituito in conformità alla legge
ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le
competenze Previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni
conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità
ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle
norme regolamentari.
4. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di
assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo
e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo
con quella provinciale, regionale e statale.
6. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la
destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione
da svolgere.
7. La prima adunanza del nuovo Consiglio comprende la seduta
riservata alla convalida degli eletti.
8. Il Sindaco convoca la prima adunanza entro il termine
di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, che deve tenersi
entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso
di inosservanza dell'obbligo della convocazione interviene
in via sostitutiva il Prefetto.
9. La seduta nella quale si procede alla convalida degli
eletti è presieduta dal Sindaco.
Indice
ART. 10: Sessioni e convocazione.
1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in
sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie
le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni
inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato,
del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5
giorni prima di quello stabilito; quelle straordinarie almeno
3. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli
argomenti da trattare sono effettuate dal Sindaco di sua iniziativa
o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal
caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere
inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché
di competenza conciliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti
contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun
consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune;
la consegna deve essere dichiarata del messo comunale sulla
copia da conservare per l’ufficio. L'avviso scritto
può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi
almeno 24 ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti
da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è stata
già effettuata la convocazione è sottoposta
alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può
essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è
stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso
nell'albo pretorio, almeno entro il giorno precedente a quello
stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente
pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione
dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve
essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno
4 giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie, almeno
due giorni per quelle straordinarie e almeno dodici ore prima
nei casi di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti
dal regolamento conciliare che ne disciplinano il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito
dopo le elezioni per il suo rinnovo, è effettuata indetta
dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti
e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione,
decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio
Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino
alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte
dal Vicesindaco. Indice
ART. 11: Linee programmatiche di
mandato.
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data
del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del
Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato
politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le
integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione
di appositi emendamenti, nei modi indicati dal regolamento
del consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione
straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da
parte del sindaco e dei rispettivi assessori entro il 31 dicembre
di ogni anno.
4. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare,
nel corso della durata del mandato, a adeguare o modificare
le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle
problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco
presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione
dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio,
previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Indice
ART. 12: Commissioni.
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita
deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali
per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali,
con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni
aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza
è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi
di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto
e la durata delle commissioni saranno disciplinate con apposito
regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata
a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Indice
ART .13: Consiglieri.
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei
Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano
l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal
Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto
il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono
esercitate dal più anziano di età.
3. Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive
ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato
motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del
Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito
dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte
del Consigliere, provvede con comunicazione scritta, ai sensi
dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli
l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha
facoltà di far valere le cause giustificative delle
assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta,
che comunque non può essere superiore a giorni 15,
decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo
termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto
delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere
interessato.
Indice
ART. 14: Diritti e doveri dei consiglieri.
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto
di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono
disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli
uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni
o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con
le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare
gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni
altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa
e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati
dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte
del sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle
questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività
della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.
15 del presente Statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio
nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati
gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione
ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere
deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le
modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
Indice
ART. 15: Gruppi Consiliari.
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto
previsto nel regolamento del Consiglio Comunale, dandone comunicazione
al Sindaco e al Segretario Comunale unicamente all’indicazione
del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà
o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati
nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi
capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta,
che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché
tali gruppi risultino composti di almeno due membri.
3. E’ istituita, presso il Comune di Poggio Sannita
la conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere alle
finalità generali indicate dall'art. 13, comma 3, del
presente Statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del
dlgs 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche
attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio
Comunale.
4. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso l'impiegato
addetto all'ufficio protocollo del Comune.
5. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere,
gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli
atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. I Gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale
comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
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ART. 16: Sindaco.
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini
secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina
altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità,
lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile
dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce
direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato,
e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi
e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi,
dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento
delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli
ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza
e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture
gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e, sentite le categorie
interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
previo accordo con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione
interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle
persone che lavorano.
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ART. 17: Attribuzioni di amministrazione.
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può
delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori
o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione
del Comune; in particolare il Sindaco:
a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa
del Comune nonché l'attività della Giunta e
dei singoli Assessori;
b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge,
sentito il Consiglio Comunale;
c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8
del dlgs 267/2000;
d) Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge;
e) Emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di
emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.
50, commi 5 e 6, del dlgs 267/2000;
f) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito
albo;
g) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene
opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le
funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata
la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
h) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
gli incarichi dirigenziali e quelli dì collaborazione
esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
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ART. 18: Attribuzioni di vigilanza.
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
le informazioni e gli atti, anche riservati, e può
disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società
per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti
legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune
e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale
o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative
sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare
che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo
gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli
indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
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ART. 19: Attribuzioni di organizzazione.
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute
del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.
Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata
da un quinto dei Consiglieri;
b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari
e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal
Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la
convocazione e la presiede;
d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al
Consiglio in quanto di competenza consiliare.
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ART. 20: Vicesindaco.
1. Il Vicesindaco nominato dal Sindaco è l'Assessore
che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni
del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori
o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli
organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo
pretorio.
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ART. 21: Mozioni di sfiducia.
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta
del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare
a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non
prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento
del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi degli
arrtt. 52 e 141 del D.L/gvo n. 267/2000
Indice
ART. 22: Dimissioni e impedimento
permanente del Sindaco.
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio
diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio,
con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco è accertato
da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale
e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama,
nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento è
attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più
anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi
Consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona
al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica,
salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della
Commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.
Indice
ART. 23: Giunta Comunale.
1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione
amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune
e impronta la propria attività ai principi della trasparenza
e dell’efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro
degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali
approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta
esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando
gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,
e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale
sulla sua attività.
Indice
ART. 24: Composizione.
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero
di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro,
di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri;
possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al
Consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità
e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica,
amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute
del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno
diritto di voto.
Indice
ART. 25: Nomina.
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono
nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori
dandone motivata comunicazione al consiglio, e deve sostituire
entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo
stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;
non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra
loro o con il Sindaco rapporti di parentela o affinità
entro il terzo grado; rapporti di affiliazione; i coniugi;
gli ascendenti; i discendenti.
4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta
rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli
eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Indice
ART. 26: Funzionamento della Giunta.
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco,
che coordina e controlla l'attività degli Assessori
e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto
conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento
della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà
dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei presenti.
Indice
ART. 27: Competenze.
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione
del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art.
107, commi 1-2, del d.lgs 267/2000, nelle funzioni degli organi
di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino
nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale,
al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione
agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni
di governo e delle funzioni organizzative:
a) Propone al Consiglio i regolamenti;
b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti
che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di
bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento
di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte
di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di
raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio
i criteri per la determinazione di quelle nuove.
f) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici
su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere
a enti e persone;
h) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio;
i) Autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di Direttore
Generale al Segretario Comunale;
j) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum
e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è
rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
l) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto
ad altro organo;
m) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionari
che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
o) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati,
i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro
per misurare la produttività dell'apparato, sentito
il Segretario;
p) Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori
e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione
secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) Autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in
cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti
degli organi di governo;
r) Assume la responsabilità degli uffici e dei servizi,
in caso ricorrano le condizioni di cui all’art. 53 –
comma 53 - della legge 388/2000, secondo il criterio delle
leggi in vigore.
Indice
TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI
CITTADINI
CAPO I Partecipazione e decentramento
ART. 28: Partecipazione popolare.
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini,
singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine
di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e
la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione
delle forme associative e di volontariato e il diritto dei
singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento
nel quale sono definite le modalità con cui i cittadini
possono far valere i diritti e le prerogative previste dal
presente titolo.
Indice
CAPO II Associazionismo e volontariato
ART. 29: Associazionismo.
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo
presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate,
registra le associazioni che, operano sul territorio comunale,
ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza
sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario
che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto
e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni
segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi
generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti
e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente
il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta
delle associazioni. Indice
ART. 30: Diritti delle associazioni.
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite
del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati
di cui è in possesso l'amministrazione e di essere
consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente
nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività
delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione
di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti
nella richiesta. Indice
ART. 31: Contributi alle associazioni.
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione
dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo
svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione
delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di
contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento
delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita
in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni
pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione
con le associazioni di volontariato riconosciute a livello
nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione
dei contributi e le modalità della collaborazione saranno
stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro
o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno
apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Indice
ART. 32: Volontariato.
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento
della popolazione in attività volte al miglioramento
della qualità della vita personale, civile e sociale,
in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto
di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare
a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività
volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute
di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro
migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
Indice
CAPO III Modalità di partecipazione
ART. 33: Consultazioni.
1. L' amministrazione comunale può indire consultazioni
della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte
in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito
regolamento Indice
ART. 34: Petizioni.
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale,
può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione
per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune
o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità
di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono
rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro
15 giorni, la assegna in esame all'organo Competente e ne
invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone
l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni
dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unicamente
al testo della petizione, è pubblicizzato mediante
affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale
da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono
nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone
ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza
che il testo della petizione sia posto in discussione nella
prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro
20 giorni.
Indice
ART. 35: Proposte.
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore
a 10 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi
di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente
dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto
e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere
dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario
Comunale, trasmette la proposta unicamente ai pareri all'organo
competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro
20 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e
deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30
giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate
negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi
tre firmatari della proposta.
Indice
ART. 36: Referendum.
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli
iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano
indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi
locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate
da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento
è già stato indetto un referendum nell'ultimo
quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendari
a le seguenti materie:
a) Statuto Comunale;
b) Regolamento del Consiglio Comunale;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) Tariffe e tributi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di
immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto
di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti
del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di
cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale
vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le
modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle
consultazioni, la loro validità e la proclamazione
del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato
della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione
dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto
della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente sé
alle consultazioni non ha partecipato almeno 1/3 degli aventi
diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai
cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente
motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri
Comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum,
sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere
decisioni contrastanti con essa.
Indice
ART. 37: Accesso agli atti.
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione
degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche
privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli
atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati
o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve
avvenire senza particolari formalità, con richiesta
motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito
regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario
che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare
la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve
comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati
gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto
richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità
per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Indice
ART. 38: Diritto di informazione.
1. 1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di
quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono
essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione
in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato
nell’atrio del palazzo comunale e su appositi spazi
a ciò destinati situati nelle diverse località
all’uopo individuate dalla Giunta Comunale;
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che
si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica
l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere
notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni
devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati
nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi
pubblicitari è ogni altro mezzo necessario a darne
opportuna divulgazione.
Indice
ART. 39: Istanze.
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al
Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti
dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e
fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
Indice
ART. 40: Difensore civico.
1. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con
enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici
della Provincia per l’istituzione dell’ufficio
del difensore civico.
2. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti con gli
enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo
e riportati nell’apposito regolamento.
Indice
CAPO IV PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 41: Diritto di intervento nei
procedimenti.
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse
legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà
di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti
dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome
del funzionano responsabile della procedura, di colui che
è delegato ad adottare le decisioni in merito e il
termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Indice
ART. 42: Procedimenti a istanza
di parte.
1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto
che ha presentato l'istanza può chiedere di essere
sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi
in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato
entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito
dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un
atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna
risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento,
comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere
negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti
il funzionano responsabile deve dare loro comunicazione della
richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione
istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione.
Indice
ART. 43: Procedimenti a impulso
di ufficio.
1. Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario
responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali
siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano
essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo,
indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo
i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento,
entro il quale gli interessati possono presentare istanze,
memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso
termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal funzionario
responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in
merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente
gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è
consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art.
38 dello Statuto.
Indice
ART. 44: Determinazione del contenuto
dell'atto.
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre
che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste,
il contenuto volitivo dell’atto può risultare
da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta
Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia
dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo
sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità
dell'amministrazione. Indice
TITOLO IV ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
ART. 45: Obiettivi dell'attività
amministrativa.
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa
ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza,
di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità
delle procedure.
2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili
dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati
nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente
statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini,
attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto,
nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con
la Provincia.
Indice
ART. 46: Servizi pubblici comunali.
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici
che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio
di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti
dalla legge. Indice
ART. 47: Forme di gestione dei servizi
pubblici.
1 Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione
e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
un’istituzione o azienda;
a) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
b) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo
della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si
renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da
erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
e) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma,
unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita
dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per
azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di
servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare,
anche indirettamente, ad attività economiche connesse
ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli
strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente
statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del
Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali,
delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza
pubblica.
Indice
ART. 48: Aziende speciali.
1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione
di aziende speciali, dotate di personalità giuridica
e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva
lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività
a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di
economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario
ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi
e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono
essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale,
previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità
e la migliore qualità dei servizi. Indice
ART. 49: Struttura delle aziende
speciali.
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura,
il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali
sono nominati dal Sindaco, fra le persone in possesso dei
requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate
di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi
compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche
o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo
i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si
può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del revisore
dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina
gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle
aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci
annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle
aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere
revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata
inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e
alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio
Comunale.
Indice
ART. 50: Istituzioni.
1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi
di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni: il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco
che può revocarla per gravi violazioni di legge, per
documentata inefficienza o per difformità rispetto
agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri
generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione
dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali,
i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione
dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità
e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo
le modalità organizzativi e funzionari previste nel
regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione
dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo
dell’istituzione.
Indice
ART. 51: Società per azioni
o a responsabilità limitata.
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione
dell'ente a società per azioni o a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L’atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote
o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e
deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività
dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti
di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere
agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori
e degli utenti.
4. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei
consigli di amministrazione delle società per azioni
o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei
soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente
l'andamento della società per azioni o a responsabilità
limitata e a controllare che l'interesse della collettività
sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività
esercitata dalla società medesima.
Indice
ART. 52: Convenzioni.
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera
apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali,
altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo
coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Indice
ART. 53: Consorzi.
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di
consorzi con altri enti locali per la gestione associata di
uno o più servizi secondo le norme previste per le
aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza
assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente
articolo, unicamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio
della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno
essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 38
del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del
consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Indice
ART. 54: Accordi di programma.
1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere,
di interventi o di pro di intervento che richiedono, per la
loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla
competenza p a o prevalente del Comune sull’opera o
sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità,
il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime
del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia,
dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito
in una apposita conferenza la quale provvede altresì
alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.
34, comma 4, del dlgs 18 agosto 2000 n. 267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente
della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici,
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata
dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Indice
TITOLO V UFFICI E PERSONALE
CAPO I Uffici e servizi
ART. 55: Principi strutturali
e organizzativi.
1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento
di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti
principi:
a) Una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi
e programmi;
b) L'analisi e l'individuazione delle produttività
e dei carichi funzionari di lavoro e del grado di efficacia
dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) L'individuazione di responsabilità strettamente
collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) Il superamento della separazione rigida delle competenze
nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima
flessibilità delle strutture e del personale e della
massima collaborazione tra gli uffici. Indice
ART. 56: Organizzazione degli uffici
e del personale.
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica
del personale e, in conformità alle norme del presente
statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla
base della distinzione tra funzione politica e di controllo
attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta
e finzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore
Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia,
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità,
economicità di gestione e flessibilità della
struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria
azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la
rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati
per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
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ART. 57: Regolamento degli uffici
e dei servizi.
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione
stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento
degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità
di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci
tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi
amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli
organi di governo è attribuita la funzione politica
di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di
stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione
amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento;
al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini
del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di
definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi
più operativi e la gestione amministrativa, tecnica
e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L’organizzazione del Comune si articola in unità
operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità,
in strutture progressivamente più ampie, come disposto
dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture
trasversali o di “staff” intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali
approvati nelle farine di legge e tutela la libera organizzazione
sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze
sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle
norme di legge e contrattuali in vigore.
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ART. 58: Diritti e doveri dei dipendenti.
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e
ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità
alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento
economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi
collettivi nazionali, svolgono la propria attività
al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere
con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza
dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze
dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
Egli è altresì direttamente responsabile verso
il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e
l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti
nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità
con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l'elevazione
professionale del personale, assicura condizioni di lavoro
idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica
e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà
e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché
la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti
già approvati, compete al personale responsabile delle
singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive
impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì
al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa,
nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie
e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile
e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità
di gestione della tecnostruttura comunale.
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CAPO II PERSONALE DIRETTIVO
ART. 59: Direttore Generale.
1. Il Comune può dotarsi di un Direttore Generale,
al di fuori della dotazione organica, con un contratto a tempo
determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione, tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano
15.000 abitanti, previa accordi di programma e convenzione
tra gli stessi.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere
alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
3. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti con gli
enti predetti saranno disciplinati nell’accordo medesimo
e riportati nell’apposito regolamento. Indice
ART. 60: Responsabili degli uffici
e dei servizi.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati
nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico
del personale.
2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i
servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute
dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario
e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono
a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi
e a raggiungere gli obiettivi indicati dagli organi amministrativi.
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ART. 61: Funzioni dei responsabili
degli uffici e dei servizi.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in
rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati,
approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le
procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni
di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni
o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono
le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono
alla giunta la designazione degli altri membri;
b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza,
ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di
pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti
abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni
accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) Promuovono le altre ordinanze previste da norme di legge
o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50
del dlgs 267/2000;
h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del
personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti
e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni
della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal
Sindaco e dal Segretario;
j) Forniscono al Segretario, nei termini di cui al regolamento
di contabilità gli elementi per la predisposizione
della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) Autorizza le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie,
i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le
direttive impartite dal Segretario e dal Sindaco;
l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio
presso il Comune;
m) Rispondono, nei confronti del Segretario o del Direttore,
del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
n) Promuovono e resistono alle liti, e hanno il potere di
conciliare e di transigere, tranne che nel caso di cui all'art.
27, comma 3, lettera q) del presente statuto.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare
le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto,
pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento
dei compiti loro assegnati.
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ART. 62: Incarichi dirigenziali
e di alta specializzazione.
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità
previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della
dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato
di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso
in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe
professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per
altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con
le modalità previste dal regolamento, la titolarità
di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo
determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo,
ai sensi dell'art. 110 del dlgs 267/2000 e successive integrazioni
e modificazioni.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati
a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite
norme di legge.
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ART. 63: Collaborazioni esterne.
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne,
ad alto contenuto di professionalità, con rapporto
di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni
a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi
di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione
devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore
alla durata del programma, e i criteri per la determinazione
del relativo trattamento economico.
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ART. 64: Ufficio di indirizzo e
controllo interno.
1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti
dall'art. 147 del dlgs 267/2000, la cui organizzazione è
svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art.
1, comma 2, del dlgs 286/99.
2. Le determinazioni del Segretario e dei responsabili degli
Uffici e dei Servizi, sono pubblicate all’Albo Pretorio
del Comune nelle forme e nei modi previsti per le deliberazioni;
3. Il Regolamento può prevedere la costituzione di
uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta
Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti
da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a
tempo determinato purché l'ente non sia dissestato
e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di
cui agli artt. 242 e 243 del dlgs 267/2000.
4. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi
di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento
degli strumenti di controllo interno, nonché delle
forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi
esterni.
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CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 65: Segretario Comunale.
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco,
da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito
albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione
di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile
dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario
Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite
dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune,
ai singoli Consiglieri e agli uffici.
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ART. 66: Funzioni del Segretario
Comunale.
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta
e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme
al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni
di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione
del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula
i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico
al consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai
singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste
di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette
a controllo eventuale del Difensore Civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le
dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri
nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei
quali l' ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza
di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti
unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni
altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento
conferitagli dal Sindaco.
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ART. 67: Vicesegretario Comunale.
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere
un Vicesegretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari
apicali dell'ente in possesso della qualifica funzionale.
2. Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario
nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce
in caso di assenza o impedimento.
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CAPO IV LA RESPONSABILITA'
ART. 68: Responsabilità verso
il Comune.
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti
a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi
di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del
servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito
a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti
che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo
comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei
conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento
della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario
Comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è
fatta a cura del Sindaco. Indice
ART. 69: Responsabilità verso
terzi.
1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti
comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite
dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo
o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati
a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del
danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal
dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a nonna del
precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore,
del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato
diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti
o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o
nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento
l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge
o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti
od operazioni dì organi collegiali del Comune, sono
responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio
che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità
è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel
verbale il proprio dissenso.
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ART. 70: Responsabilità dei
contabili.
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio
di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni
comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione,
nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della
gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite
nelle norme di legge e di regolamento. Indice
CAPO V FINANZA E CONTABILITA'
ART. 71: Ordinamento.
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato
alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è
titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in
materia, è altresì titolare di potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e
delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.
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ART. 72: Attività finanziaria
del Comune.
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte
proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali
e regionali, tasse e dritti per servizi pubblici, trasferimenti
erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche
di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni
altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i
servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali
finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo
della comunità e integrano la contribuzione erariale
per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
il Comune istituisce, sopprime e regolamento, con deliberazione
conciliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene
svolta dal Comune, nel rispetto dei principi e i criteri stabiliti
dalla legge, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.
In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto
dell'interpello è individuato nel dirigente o nel dipendente
responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità
contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività
stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo
da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
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ART. 73: Amministrazione dei beni
comunali.
1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei
beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi, annualmente
ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere
del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive
aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli,
atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio
e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo
del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto;
i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni
la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti,
donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti
da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli
nominativi dello Stato o nell’estinzione di passività
onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione
di opere pubbliche.
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ART. 74: Bilancio comunale.
1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato
alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al
regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al
bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza,
deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito
dal regolamento, osservando i principi della universalità,
unità, annualità, veridicità pubblicità,
dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono
essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere
il visto di regolarità contabile attestante la relativa
copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto
adottato.
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ART. 75: Rendiconto della gestione.
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità
finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente
il conto del bilancio il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale
entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione
illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione
del collegio dei revisori dei conti.
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ART. 76: Attività contrattuale.
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali,
provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture
di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso,
alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla
determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto
si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali nonché le modalità di scelta del
contraente in base alle disposizioni vigenti.
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ART. 77: Revisore dei Conti.
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato, il Revisore
dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente, dura in carica 3 anni, è rieleggibile per
una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché
quando ricorrono motivi che influiscono negativamente sull'espletamento
del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella
sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che
accompagna la proposta di deliberazione conciliare del rendiconto
del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
5. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella
gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni
e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del
buon padre di famiglia. Indice
ART. 78: Tesoreria.
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale,
versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di
carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei
tributi;
b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui
il tesoriere è tenuto a comunicare all'ente entro 10
giorni;
c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei
fondi di cassa disponibili;
d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati,
delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali
e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla
legge, dal Regolamento di Contabilità nonché
da apposita convenzione.
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ART. 79: Controllo economico della
gestione.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere
chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario,
per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro
assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta
e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte
in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi,
viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla
Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi
sentito il Collegio dei Revisori.
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ART. 80: Norme transitorie.
Il presente Statuto, adeguato alla normativa di cui al Decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali) e le successive
integrazioni e modificazioni intervenute, entra in vigore
dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
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